Domenica 2 Marzo 2008
DIMISSIONI VOLONTARIE

Il provvedimento delle dimissioni volontarie si inserisce nell´attuale quadro normativo quale ulteriore nuova azione di contrasto al lavoro irregolare , ha infatti come primo obiettivo quello di evitare il fenomeno delle c.d. "lettere di dimissione in bianco". Il Decreto Interministeriale 21 gennaio 2008, attuativo della legge 188/2007, non si limita ad adottare il modulo, ma contiene una regolamentazione organica del sistema, definendo i dizionari terminologici e le modalità tecniche di rilascio al lavoratore con l´eventuale supporto dei soggetti “intermediari".

Con l´introduzione del nuovo modulo informatico per la presentazione delle dimissioni volontarie, valido su tutto il territorio nazionale e dotato delle caratteristiche di non contraffazione e falsificazione, diventano nulle le dimissioni presentate in altra forma.

Le Dimissioni Volontarie, a partire dal 5 marzo 2008, dovranno corrispondere necessariamente a quelle del modulo adottato con il Decreto. La validità viene definita nel tempo: dalla data di emissione fino al 15° giorno successivo.

Il Decreto si applica a tutti i casi di recesso unilaterale del lavoratore previsti dall´articolo 2118 del codice civile, nel rispetto del preavviso, la cui obbligatorietà non viene meno.



Utenti interessati


La legge n. 188/2007 ha introdotto l’obbligo di comunicare la volontà di recessione del rapporto di lavoro attraverso l’utilizzo di un apposito modulo ministeriale con validità massima di 15 giorni, pena la nullità dell’atto di risoluzione, per le seguenti categorie di rapporti di lavoro:

lavoro subordinato (articolo 2094 del codice civile, ivi compreso il rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione nonché il lavoro domestico);
collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, intendendo con essa tutte le tipologie di rapporto di lavoro che la dottrina ha qualificato come parasubordinato;
titolari di contratti di natura occasionale, (articolo 61, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, nella quale pur mancando la continuità sussiste il coordinamento con il committente - le c.d. “mini co.co.co.”);
associazione in partecipazione, (art. 2549 e ss. del codice civile, solo se caratterizzati dall’apporto di lavoro, anche non esclusivo, da parte degli associati, con la sola esclusione dei lavoratori già iscritti ad albi professionali);
soci di cooperative, (articolo 1, comma 3 della legge n. 142/2001, così come modificata dall’articolo 9, comma 1, lett. a) della legge n. 30/2003 e successive integrazioni e modificazioni).

RIENTRANO nel campo di applicazione della nuova procedura soltanto le dimissioni presentate dopo il 5 marzo 2008.
Nel caso in cui il lavoratore ha presentato le proprie dimissioni prima dell´entrata in vigore del decreto, ma a causa della decorrenza dei termini di preavviso il rapporto di lavoro non è ancora cessato, non è necessario compilare il nuovo modello per le dimissioni volontarie.

E´ possibile revocare le dimissioni presentate con la nuova procedura entro 15 giorni dall´approvazione della marca temporale; è necessario, inoltre, che non sia stata presentata al datore di lavoro (in quanto l´atto è di natura recettizia).

La procedura si applica anche nei confronti delle lavoratrici madri nel periodo in cui opera il divieto di licenziamento previsto dall´art. 54 del TU 151/2001.



Dove recarsi


Il lavoratore può compilare direttamente il modello, previa registrazione al Sistema MDV messo a disposizione dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Al termine della compilazione, che deve avvenire necessariamente per via telematica, il sistema rilascia un codice alfanumerico di identificazione che rende "univoco" il modello e, pertanto, non contraffabile, e un codice identificativo del modulo, con validazione temporale, attestante il giorno in cui il modulo è stato compilato e dal quale decorrono i 15 giorni entro i quali il lavoratore può consegnare la domanda di dimissioni.

L´auto-compilazione del modello assolve ai criteri di validazione e invio on line e risolve anche il caso in cui il lavoratore che vuole rassegnare le dimissioni sia momentaneamente distaccato all´estero.

In alternativa, il lavoratore può rivolgersi a uno dei soggetti intermediari per ottenere gratuitamente il modulo validato, indipendentemente dal luogo dove il lavoratore è residente o presti la sua attività, sono:

Direzioni Provinciali del Lavoro
Direzione Regionale del Lavoro di Aosta
Ispettorati del lavoro delle Province Autonome di Trento e Bolzano
Servizi Uffici Provinciali del Lavoro della Regione Siciliana
Centri per l´Impiego
Comuni
Organizzazioni Sindacali dei lavoratori
Istituti di Patronato.


Quando


Le Dimissioni Volontarie si applicano a tutti i casi di recesso unilaterale del lavoratore previsti dall´articolo 2118 del codice civile, nel rispetto del preavviso, la cui obbligatorietà non viene meno, rendendo nulle le dimissioni rassegnate con modalità diverse da quelle fissate dal Decreto.

Nessuna eccezione è contemplata, né riguardo alla natura giuridica, né in riferimento al settore economico di appartenenza del datore di lavoro.
Parimenti, la norma si applica a tutti i lavoratori che prestano la loro attività con vincolo di subordinazione, nonché i prestatori d´opera che, ai sensi dell´art. 2222 del codice civile, si impegnano a compiere un´opera o un servizio, in cambio di un corrispettivo, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione (c.d. mini co.co.co).


La disciplina NON SI APPLICA:

nei confronti dei rapporti di lavoro marittimo, perché regolati da Legge speciale del Codice della Navigazione;
agli accordi di risoluzione consensuale bilaterali che restano disciplinati dalle norme generali sui contratti, che prevedono la libera manifestazione del consenso;
nei casi di recesso unilaterale dal lavoratore durante il periodo di prova, previsto dalla contrattazione collettiva che regola il rapporto di lavoro;
le c.d. dimissioni incentivate laddove frutto di un accordo tra lavoratore e datore di lavoro e quindi configurino una risoluzione consensuale del rapporto;
in caso di collocamento di quiescenza e di collocamento in pensione;
alle cessazioni di contratto, in quanto la cessazione del rapporto non avviene con atto unilaterale, ma con accordo trilaterale;
agli stages e tirocini in quanto non costituiscono rapporti di lavoro autonomo nè subordinato;
alle prestazioni di lavoro accessorio ai sensi dell´art. 70 d.lgs. n.276/2003;
alle prestazioni di lavoro occasionale svolte in regime di piena autonomia ex art. 2222 c.c.;
in caso di dimissioni di componenti di organi di amministrazione e di controllo di società e partecipanti a collegi e commissioni purchè si configurino come rapporti di lavoro autonomi e non come collaborazioni coordinate e continuative;
ai rapporti di impiego pubblico non privatizzati e dunque non contrattualizzati (ai sensi dell´art. 3 D.Lgs. 165/2001) e cioè:
- magistrati ordinari, amministrativi e contabili
- avvocati e procuratori dello Stato
- personale militare e delle forze di polizia
- personale della carriera diplomatica e prefettizia
- dipendenti della Banca d´Italia ( D.Lgs. CPS 691/1947)
- dipendenti della CONSOB (Legge 281/1985)
- dipendenti della ISVAP
- dipendenti dell´Autorità garante della concorrenza e del mercato (Legge 287/1990)
- dipendenti dell´Autorità per i servizi di pubblica utilità (Legge 481/1995)
- dipendenti dell´Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Legge 249/1997).



Francesco Servillo