Lunedi 21 Aprile 2008
Il “nuovo” credito d’imposta

I commi 539 e seguenti della legge n. 244/2007 (Finanziaria per l’anno 2008) hanno introdotto un nuovo credito d’imposta, simile, per alcuni versi, a quelli di passata coniazione.
La norma stabilisce che ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008 incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, è concesso, per gli anni 2008, 2009 e 2010, un credito d’imposta d’importo pari euro 333 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese. In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all’articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, il credito d’imposta è concesso nella misura di euro 416 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese.
Sono beneficiari dunque, tutti i datori di lavoro, professionisti inclusi, che nel perio¬do 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2008 incrementano il numero dei dipendenti con contratto a tem¬po indeterminato rispetto alla media dei lavoratori occupati, sempre a tempo indeterminato, nell’anno 2007. Per precisa disposizione legislativa sono esclusi i soggetti di cui all’articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ossia:
-   le Amministrazioni statali
-   i Comuni
-   i consorzi tra gli Enti locali
-   le associazioni e gli enti gestori del demanio collettivo
-   le Comunità Montane
-   le Province e le Regioni
A tal proposito giova ricordare che la Commissione delle comunità europee, in data 25 febbraio 2004, con il Regolamento n. 363/2004, è intervenuta nella materia degli aiuti di Stato orizzontali, modificando il regolamento (CE) n. 68/2001 il quale prevede condizioni speciali per gli aiuti a favore delle piccole e medie imprese operanti in talune aree ammissibili alle deroghe previste dall´articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato CE. La definizione delle piccole e medie imprese di cui al citato regolamento è quella utilizzata nella raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese. Tale raccomandazione è stata sostituita dalla raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese a decorrere dal 1o gennaio 2005. Con la modifica dell’art. 1 la Commissione ha stabilito che il regolamento si applica agli aiuti alla formazione in tutti i settori, incluse le attività connesse alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti di cui all´allegato I del trattato, fatta eccezione per gli aiuti di cui al regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio.    
Il nuovo credito d’imposta spetta, dunque, per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d’imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
Anche questa volta l’incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, sia pure per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal 1º gennaio 2008, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso; è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Esso spetta a condizione che:
A) i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non abbiano mai lavorato prima o abbiano perso o siano in procinto di perdere l’impiego precedente o siano portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o siano lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato. Alla stregua di quest’ultima ampia definizione si considerano "lavoratori svantaggiati" i lavoratori che abbiano difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi del citato regolamento CE n. 2204, ed in particolare:
1. i giovani con meno di 25 anni o che abbiano completato il ciclo formativo da più di due anni, ma non abbiano ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente (regolamento CE n. 2204);
2. i lavoratori extracomunitari che si spostino all’interno degli Stati membri della Comunità europea alla ricerca di una occupazione (regolamento CE n. 2204);
3. i lavoratori, appartenenti alla minoranza etnica di uno Stato membro, che debbano migliorare le loro conoscenze linguistiche, la loro formazione professionale o la loro esperienza lavorativa per incrementare la possibilità di ottenere una occupazione stabile (regolamento CE n. 2204);
4. i lavoratori che desiderino intraprendere o riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, in particolare quei soggetti che abbiano dovuto abbandonare l’attività lavorativa per difficoltà nel conciliare la vita lavorativa e la vita familiare (regolamento CE n. 2204);
5. i lavoratori adulti che vivano soli con uno o più figli a carico (regolamento CE n. 2204);
6. i lavoratori che siano privi di un titolo di studio, di livello secondario o equivalente, o che abbiano compiuto 50 anni e siano privi di un posto di lavoro o in procinto di perderlo (regolamento CE n. 2204);
7. i lavoratori riconosciuti affetti, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale (regolamento CE n. 2204);
8. i lavoratori che, dopo essere stati sottoposti a una pena detentiva, non abbiano ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente (regolamento CE n. 2204);
9. le lavoratrici residenti in una area geografica del livello NUTS II , nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100% della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell’area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti (regolamento CE n. 2204);
10. i disoccupati di lunga durata senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni d’età (regolamento CE n. 2204);
11. gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico (legge n. 381 del 1991);
12. i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare (legge n. 381 del 1991);d) i condannati ammessi alle misure alternative.
   Affinché il datore di lavoro possa beneficiare del credito d’imposta i lavoratori nuovi as¬sunti devono possedere almeno uno dei suddetti requisiti.
   B) siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto al credito d’imposta;
   C) siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;
   D) il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale nel periodo dal 1º novembre 2007 al 31 dicembre 2007, per motivi diversi da quelli del collocamento a riposo.
   Particolare attenzione necessita riservare alle problematiche di mobilità del personale dipendente da impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, comunque assegnata. In tali casi il legislatore ha precisato che il credito d’imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell’impresa sostituita.
Il diritto a fruire del credito d’imposta decade:
a) se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2007. A tal proposito si richiamano le disposizioni diramate con le circolari n. 161/E del 25 agosto 2000 e n. 1/E del 2001 cui ha fatto seguito il comunicato stampa del 9 gennaio 2001.
b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;
c) qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, commesse nel periodo di applicazione del beneficio e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori somme versate o del maggior credito riportato e per l’applicazione delle relative sanzioni.
Ai fini delle predette agevolazioni i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo con dotazione di 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate. Il Ministero dell’economia e delle Finanze, con decreto del 13 marzo 2008, ha indicato le modalità di attuazione dei commi, da 539 a 547 dell´articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che trattano appunto il credito d’imposta in commento. Specifica il Dicastero che danno diritto al credito d´imposta le assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato che costituiscono incremento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nelle medesime aree delle regioni di cui sopra nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007. Tale incremento rispetto alla media dell´anno 2007, va verificato, sia rispetto al numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nello stabilimento, nell´ufficio o nella sede presso cui il nuovo lavoratore è impiegato, sia rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato complessivamente impiegati dal datore di lavoro. Il decreto ribadisce che l´incremento della base occupazionale va considerato al netto dei decrementi occupazionali verificatisi in società controllate o collegate ai sensi dell´art. 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, chiarisce che agli effetti del credito d´imposta, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti e puntualizza che in ordine al rispetto delle prescrizioni dei contratti collettivi nazionali debba farsi riferimento anche alle unità lavorative che non danno diritto all´agevolazione. Per evitare qualche tentazione da parte di alcuni datori di lavoro interessati, il decreto, riferendosi alla base occupazionale, esclude le riduzioni di unità lavorative avvenute nel periodo dal 1° novembre 2007 al 31 dicembre 2007, per motivi diversi dai raggiunti limiti di età pensionabile, dal collocamento a riposo, dalle dimissioni volontarie e dal licenziamento per giusta causa.
Nel corso del nostro ultimo convegno del 27 febbraio 2008, Hotel Tiberio, Napoli avevamo già illustrato che l’art. 37 bis, comma 2, della legge “milleproroghe”, stabilendo che “il credito d’imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Regolamento della Commissione delle Comunità Europee n. 2204” aveva superato l’obbligo dell’assenso preventivo della Commissione Europea posto dalla legge Finanziaria 2008. Il semplice richiamo del “Regolamento” che riconosce sempre compatibili con l’ordinamento comunitario i benefici provenienti da fonte pubblica concessi a fronte dell’incremento occupazionale lo ha reso immediatamente operativo. Siccome la dotazione di euro 200milioni per ciascuno degli anni 2008,209 e 2010 assegnata al Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai fini del credito in parola merita un monitoraggio, per fruire del credito d´imposta, i soggetti beneficiari devono inoltrare al Centro operativo di Pescara dell´Agenzia delle entrate, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verificano gli incrementi occupazionali e non oltre il 31 gennaio 2009, un´istanza telematica contenente i dati stabiliti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia di imminente emanazione. Per le assunzioni agevolabili effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008 fino al mese precedente a quello di attivazione della procedura telematica, i soggetti beneficiari dovranno inviare le istanze di attribuzione del credito a partire dalla data di attivazione della stessa procedura. In caso di ulteriori incrementi occupazionali, il soggetto beneficiario provvederà alla presentazione di successive istanze. Ma vediamo meglio come funziona: L´Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l´ordine cronologico di presentazione, verificandone, sulla base dei dati in essa indicati, l´ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti previsti dalla norma. Entro trenta giorni dalla data di avvenuta presentazione, l’Agenzia comunica l’accoglimento o meno dell’istanza nei limiti dello stanziamento dei fondi disponibili per ciascun anno. La comunicazione avviene mediante il sistema telematico al soggetto interessato che a sua volta ha l’obbligo di inviare all´Agenzia, dal 1° febbraio al 31 marzo di ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, una comunicazione attestante il rispetto della condizione di cui all´art. 7, comma 1, lettera a), ovvero, l’attestazione che il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, non risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo di riferimento. Con la stessa comunicazione, inoltre, il datore di lavoro beneficiario deve dare indicazione del minor credito eventualmente spettante in relazione all´anno precedente ovvero all´anno in corso in quanto tale comunicazione costituisce presupposto per fruire della quota di credito, già prenotata, relativa all´anno nel quale la stessa deve essere presentata. Il mancato invio della comunicazione comporta la decadenza a partire dall´anno successivo a quello di rilevazione della differenza rilevata. I soggetti non ammessi al beneficio per esaurimento dei fondi stanziati possono presentare dal 1° aprile al 20 aprile di ciascuno degli anni 2009 e 2010 una nuova istanza telematica. L´importo del credito richiesto con le nuove istanze può essere al massimo pari a quello richiesto nell´istanza originaria. Le nuove istanze sono ammesse al beneficio secondo l´ordine cronologico di presentazione di quelle originarie e nei limiti delle risorse divenute disponibili a seguito di rinunce al credito richiesto, di mancato invio della predetta comunicazione e dell’indicazione nella comunicazione presentata di minori crediti spettanti.


Francesco Servillo